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Superbonus 110%, ne beneficiano tutti i condomìni? Vale per gli edifici collabenti?

Inviato da tammaroraffaele il

La normativa sul superbonus 110% è alquanto complessa e potrebbe lasciare a bocca asciutta alcuni condomìni; la fruizione del beneficio, infatti, risulta essere complicata, se non addirittura impossibile, per alcune tipologie; tra i casi più spinosi ci sono i condomìni con un unico proprietario e quelli in cui le singole unità immobiliari sono dotate di impianto di riscaldamento autonomo.

 

Edifici plurifamiliari con unico proprietario: accedono al Superbonus?

Come ha ribadito anche l’Agenzia delle Entrate nelle ultime FAQ, non è possibile beneficiare del Superbonus, né per gli interventi trainanti nè per quelli trainati, in edifici plurifamiliari con un unico proprietario.

 

L'istante, infatti, aveva chiesto se un intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate, e posseduto da un contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, potesse accedervi.   

 

Secondo l’Agenzia, non è possibile beneficiare del bonus in quanto l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio. Come richiamato dalla Circolare 24/E, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

Superbonus 110 in edificio condominiale con impianto di riscaldamento autonomo

La fruizione del Superbonus per la sostituzione degli impianti termici è più articolata negli edifici condominiali con impianto di riscaldamento autonomo. La norma, infatti, parlando del superbonus per impianti termici specifica che si applica ad interventi sulle “parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria”.

 

Di conseguenza, un condomìnio con unità immobiliari dotate di impianto di riscaldamento autonomo non potrebbe accedere al Superbonus 110% se tutte le unità immobiliari procedessero semplicemente alla sostituzione delle caldaie.

 

L’unico modo per accedervi (con interventi sugli impianti) sarebbe quello di tornare ad un impianto di riscaldamento centralizzato, ipotesi più complicata nella maggior parte dei condomini.

 

Tuttavia, se un condominio sfrutta l’installazione del cappotto termico per fruire del Superbonus 110%, la sostituzione delle caldaie autonome potrà beneficiare del bonus maggiorato come intervento ‘trainato’.

Edifici collabenti, il caso

Il proprietario di un’abitazione e di un edificio collabente attiguo ha interpellato l’Agenzia delle Entrate per sapere se potesse usufruire del Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica, da realizzare sui due immobili nell’ambito di un complessivo intervento di ristrutturazione e accorpamento.

 

A suo avviso, dato che l’immobile collabente non era “produttivo di reddito”, non poteva qualificarsi come seconda casa e poteva quindi accedere al Superbonus.

Superbonus e numero delle unità immobiliari

L’Agenzia delle Entrate ha fatto una premessa illustrando che le norme sul Superbonus si affiancano a quelle già esistenti, che regolano le altre detrazioni fiscali, come l’ecobonus e il sismabonus. Le nuove disposizioni vanno quindi armonizzate con i requisiti già previsti dalle precedenti normative.

 

L’Agenzia ha ricordato che, in base al Decreto Rilancio, si può ottenere il Superbonus 110% per gli interventi di efficientamento energetico realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Questo limite di unità immobiliari non è invece previsto per i lavori antisismici.

Superbonus 110%, quando vi accedono gli edifici collabenti

Lo scorso luglio, l’Agenzia delle Entrate nel fornire delle indicazioni sulla compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2019, ha affermato che le detrazioni fiscali spettano anche per gli interventi realizzati sugli edifici collabenti dal momento che, pur trattandosi di fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, possono essere considerati come edifici esistenti perché già costruiti e individuati catastalmente.

 

Per ottenere l’agevolazione sugli interventi di efficientamento energetico, è necessario che l’edificio collabente sia dotato di un impianto di riscaldamento, anche non funzionante, ma rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.lgs 311/2006 sul rendimento energetico in edilizia.

 

 

Sulla base di queste considerazioni, l’Agenzia ha quindi considerato gli interventi ammissibili al Superbonus 110%.

Fonte: Edilportale